Legge del 1998 numero 415 art. 2


abrogato
[(Omissis) (Sostituisce i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 8, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109 (2), come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
All'articolo 8 della legge n. 109 (2), il comma 5 è abrogato.
All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109 (2), le parole: «dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3».
(Omissis)(Aggiunge i commi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies e 11-sexies all'art. 8, L. 11 febbraio 1994, n. 109).]
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto)

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