Legge del 1998 numero 281 art. 8


abrogato [NORMA TRANSITORIA]
[Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.
Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.
Legge abrogata dall'art. 146 del D. Lgs. 06 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229]

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