Legge del 1998 numero 191 art. 2


Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997
Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
All'articolo 2, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore».
All'articolo 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato.»; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: «È comunque fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «Resta ferma».
(Omissis) ( Sostituisce il comma 10, dell'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) (Aggiunge i commi 11-bis e 11-ter all'art. 2, L. 15 maggio 1997, n. 127).
All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali».
(Omissis) ( Aggiunge un periodo all'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Omissis)(Sostituisce il comma 11, dell'art. 3, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Il comma 11 dell'articolo 3 si interpreta nel senso che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) ( Comma abrogato dal Dpr 445/2000).
((Omissis)(Aggiunge la lett. f-bis) al comma 2, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127)
(Omissis)(Sostituisce il comma 3, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127)) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
All'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «ottobre 1991.» è inserito il seguente periodo: «Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni».
(All'articolo 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni».
(Omissis)( Aggiunge 2 periodi al comma 8, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127)) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
(Omissis)(Aggiunge un periodo al comma 12, dell'art. 6, L. 15 maggio 1997).
All'articolo 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera».
All'articolo 6, comma 17, le parole: «Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 1998».
(Omissis)( Aggiunge il comma 3-bis all'art. 9, L. 15 maggio 1997).
(Omissis)(Sostituisce la lett. h) del comma 4, dell'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Omissis)( Aggiunge il comma 7-bis all'art. 9, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Omissis)All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare».
(Omissis)All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.
( Aggiunge il comma 6-bis all'art. 12, L. 15 maggio 1997, n. 127).
All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e l'alienazione».
All'articolo 16, comma 1, le parole da: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome» fino a: «in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia».
All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta».
(All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),».
(Aggiunge il comma 58-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Aggiunge il comma 58-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127)) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
(Aggiunge il comma 79-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127).
(Aggiunge il comma 133-bis all'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127).

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