Legge del 1998 numero 191 art. 1


Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59
Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
(Omissis) (Sostituisce la lett. h) al comma 3, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59).
(Omissis)(Aggiunge la lett. r-bis) al comma 3, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59).
All'articolo 1, comma 4, lettera b), dopo la parola: «statale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa, il Consiglio dei ministri delibera in via definitiva su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;».
All'articolo 1, comma 6, le parole: «nel rispetto delle esigenze della salute, della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, delle esigenze della salute, della sanità e sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente».
(Omissis)( Aggiunge il comma 2-bis, dell'art. 2, L. 15 marzo 1997, n. 59).
(Omissis) ( Aggiunge il comma 4-bis, dell'art. 4, L. 15 marzo 1997, n. 59).
All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «e del principio di efficienza e di economicità di cui alla lettera c) del medesimo comma».
All'articolo 6, comma 1, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni».
(Omissis)( Aggiunge il comma 3-bis, dell'art. 7, L. 15 marzo 1997).
All'articolo 10, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 oltre il termine stabilito dall'articolo 6, comma 1».
All'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: «31 luglio 1998» sono state sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 1999».
All'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: «nonché gli enti privati, controllati» sono state sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate».
All'articolo 11, comma 4, alinea, le parole: «31 marzo 1998» sono state sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1998».
[All'articolo 11, comma 4, lettera h), dopo la parola: «procedure» è inserita la seguente: «facoltative»] (Comma abrogato dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50).
(Omissis)(Aggiunge il comma 4-bis, dell'art. 11, L. 15 marzo 1997).
(Omissis)( Aggiunge la lett. g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) all'art. 20, comma 5, L. 15 marzo 1997, n. 59).
(Omissis)All'articolo 20, comma 7, terzo periodo, le parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nell'allegato 1 previsto dall'articolo 20, comma 8, come integrato dal comma 20 del presente articolo, sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione. Conseguentemente nei provvedimenti normativi citati nel predetto allegato sono soppresse le parole: «e successive modificazioni».
(Omissis)(Aggiunge i numeri da 112-bis a 112-undecies all'allegato 1, L. 15 marzo 1997, n. 59).
(Omissis)All'articolo 21, comma 15, alinea, le parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 novembre 1998».
(Omissis)( Aggiunge il comma 20-bis all'art. 21, L. 15 marzo 1997, n. 59).

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