Legge del 1998 numero 12 art. 9Accordo


Composizione delle controversie tra investitori e parti contraenti
Le controversie che dovessero insorgere tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, ai sensi del presente Accordo, incluse quelle relative all'importo del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte amichevolmente tramite negoziati fra le Parti in disputa. La Parte che intende risolvere detta controversia tramite negoziati dovrà informare l'altra Parte delle sue intenzioni.
Qualora tali controversie non possano essere risolte, come disposto dal paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data del preavviso, l'investitore potrà, a sua scelta, sottoporre la controversia per la risoluzione:
a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; ovvero
b) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla risoluzione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito, o alle Disposizioni Aggiuntive per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, arbitrato e accertamento dei fatti, nel caso in cui solo una delle due Parti Contraenti abbia aderito all'ICSID e se le Parti si siano accordate in tal senso;
ovvero
c) ad un Tribunale di Conciliazione o Arbitrato ad hoc, in conformità con il Regolamento di Conciliazione o Arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).
In materia di procedimenti arbitrali, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ciascuna Parte dovrà scegliere un arbitro. I due arbitri dovranno poi nominare di comune accordo un terzo arbitro, che fungerà da Presidente e che dovrà essere cittadino di uno Stato terzo. Gli arbitri dovranno essere nominati entro due mesi dalla data in cui una delle Parti in disputa informa l'altra della propria intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato entro il periodo di sei mesi di cui al precedente paragrafo 2 del presente Articolo;
b) Qualora le necessarie nomine non vengano effettuate entro il periodo specificato, ciascuna delle due Parti potrà, in mancanza di qualsiasi altra intesa, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le necessarie nomine;
c) Il lodo arbitrale dovrà essere reso in conformità alle disposizioni del presente Accordo, nonché ai principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Detta decisione dovrà essere vincolante per entrambe le Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti dovranno essere regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le relative Convenzioni Internazionali di cui esse facciano parte.
Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal negoziare, tramite i canali diplomatici, su ogni questione relativa alle procedure arbitrali o giudiziarie in corso, fino a che queste procedure non siano state concluse, e finché una delle due Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte di Giustizia entro i termini prescritti dalla decisione o dalla sentenza, o entro ogni altro termine determinato dal diritto internazionale o nazionale applicabile al caso in esame.

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