Legge del 1998 numero 12 art. 3Accordo


Promozione e protezione degli investimenti
Ciascuna Parte Contraente dovrà incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformità con le proprie leggi e la propria politica.
Agli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente dovrà essere accordato, in ogni tempo, un trattamento giusto ed equo, dovrà essere garantita piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente e non dovranno essere in alcun modo applicate misure ingiustificate o discriminatorie.
Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformità con le proprie leggi e regolamenti o con specifici accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole in relazione a quegli specifici investimenti.

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