Legge del 1998 numero 12 art. 11Accordo


Applicazione di altre leggi e regolamenti
Qualora le disposizioni di legge di ciascuna Parte Contraente o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale attualmente esistenti o stabiliti in seguito dalle due Parti Contraenti in aggiunta al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, in virtù delle quali gli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente abbiano diritto ad un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, dette norme dovranno prevalere sul presente Accordo, nella misura in cui esse sono più favorevoli.
Tutti gli investimenti dovranno essere regolati dalle disposizioni del presente Accordo e dalle leggi in vigore nel territorio della Parte Contraente nel quale sono stati effettuati gli investimenti.

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