Legge del 1997 numero 433 art. 14


Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO
Il Comitato di indirizzo strategico di cui alla direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1996 (8), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, istituito con decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 con il compito di coordinare tutte le problematiche correlate con l'introduzione dell'EURO nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano, continua ad operare, non oltre i sei mesi successivi alla cessazione del corso legale della lira, quale organismo straordinario presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, assumendo la denominazione di Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'EURO (Comitato EURO).
Il Comitato EURO ha compiti di indirizzo e di coordinamento in materia di attuazione della moneta unica europea nel sistema economico e nell'ordinamento nazionale. A tal fine promuove ed attua le iniziative necessarie ad assicurare l'equilibrato passaggio alla moneta unica, ivi comprese le attività di studio e di informazione, di proposta nei confronti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di consulenza giuridica, anche attraverso la soluzione di quesiti nelle materie di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica o, su sua delega, il presidente del Comitato EURO riferisce ogni sei mesi alle competenti Commissioni parlamentari sul processo di attuazione della moneta unica e sui risultati dell'attività svolta dal Comitato.
All'organizzazione e al funzionamento del Comitato EURO si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (9). Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento il Comitato EURO continua ad essere disciplinato dal decreto del Ministro del tesoro del 12 novembre 1996 ( Sull'organizzazione ed il funzionamento del Comitato di cui al presente comma vedi il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 268).
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ulteriori rispetto all'utilizzo delle risorse destinate al concorso in programmi cofinanziati dalla Comunità europea, valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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