Legge del 1997 numero 433 art. 1


Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO
Disposizioni generali
Delega al Governo

Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul passaggio alla moneta unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'EURO, nonché per assicurare la compatibilità dell'ordinamento nazionale con quanto disposto dall'articolo 108 del Trattato che istituisce la Comunità europea (In attuazione di quanto disposto dal precedente comma vedi il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, nonché il D.Lgs. 24 giugno 1998).
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto delle norme delegate.
Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle stesse materie.
Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere emanate le disposizioni necessarie ad adeguare la disciplina legislativa degli ordinamenti di settore delle pubbliche amministrazioni alle esigenze derivanti dall'introduzione della moneta unica europea, in conformità dei princìpi e criteri generali della presente legge e delle disposizioni comunitarie in materia

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 433 art. 1"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti