abrogato [PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO] [1. (Inserisce un comma, dopo il terzo, all'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1552)
2. In ogni caso, gli immobili di proprietà, restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.
3. I benefìci di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n.1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. È altresì autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo] .
(Articolo abrogato dall'art. 166, D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.490)