Legge del 1997 numero 352 art. 5


abrogato [PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO]
[1. (Inserisce un comma, dopo il terzo, all'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n. 1552)
2. In ogni caso, gli immobili di proprietà, restaurati a totale carico dello Stato, oppure restaurati con il concorso dello Stato con contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate da apposite convenzioni da stipulare tra il Ministero per i beni culturali e ambientali ed i singoli proprietari. In relazione alla tipologia degli interventi, al valore storico-artistico degli immobili e dei beni in essi esistenti, le convenzioni stabiliscono anche i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico.
3. I benefìci di cui al presente articolo sono cumulabili con i contributi previsti, allo stesso titolo, dall'art. 3, L. 21 dicembre 1961, n.1552, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede con parte delle entrate di cui alla legge 27 giugno 1985, n. 332. È altresì autorizzato un limite di impegno trentennale di lire 20 miliardi a decorrere dal 1998, cui si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
6. La riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della legge 27 giugno 1985, n. 332, come sostituito dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1990, n. 431, è effettuata per la parte eccedente la somma di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo] .
(Articolo abrogato dall'art. 166, D. Lgs. 29 ottobre 1999, n.490)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 352 art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti