Legge del 1997 numero 352 art. 2


PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI
1. [La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attività culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, è regolata dal presente articolo].
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
2. [Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresì l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali. Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attività culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo].
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
3. [Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, è divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali] .
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
4. [Rientrano nelle attività culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonché le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
e) l'organizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari]
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
5. [La partecipazione alla realizzazione delle attività culturali può avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività e manifestazioni culturali;
b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b)]
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
6. [I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attività culturali, quelli che organizzano o realizzano le attività culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schema-tipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalità di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione può essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attività o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione può essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare].
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
7. [Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito il fondo per le iniziative e le attività culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto fondo. Nel caso di attività o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalità previste dal presente articolo].
(Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse.
(Comma così modificato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
9. (Comma abrogato dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
10. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce la lettera h) dell' art. 13-bis, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
b) (Sostituisce la lettera h-bis) dell' art. 13-bis, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
c) agli articoli 13-bis, comma 3, 21, comma 3, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, e 114, comma 1-bis, dopo la parola: «, h)» è inserita la seguente: «, h-bis)».
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
12..
13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure, le modalità e le condizioni per il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 12, della garanzia statale e per l'assunzione del relativo rischio .
14. All'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1950, n. 328, le parole: «a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ad un anno».
15. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 10 e 11, valutate in lire 3 miliardi per l'anno 1998 e in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli stessi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.
16. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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