Legge del 1997 numero 352 art. 13


SANZIONI PENALI
1. All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: «o all'esercizio di un culto», sono inserite le seguenti: «o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici».
2. (Aggiunge un comma all' art. 639 del codice penale)
3. All'articolo 67, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089 dopo le parole: «di cui agli articoli 45 e 47» sono inserite le seguenti: «ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprietà pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal

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