Legge del 1997 numero 352 art. 11


UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DEMANIALI IN CONSEGNA ALL' AMMINISTRAZIONE DEI BENI CULTURALI
1. Ai dirigenti degli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali, assegnati o trasferiti, possono essere concessi, limitatamente ai beni in consegna all'Amministrazione e per soddisfare reali esigenze abitative, alloggi appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato. Non si applica l'articolo 3, comma 199, della legge 28 dicembre 1995, n.549.. Il canone è determinato ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n.392, e successive modificazioni.

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