Legge del 1997 numero 30 art. Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 669
All'art. 1:
al comma 1, alla lettera a), le parole: <concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c), primo
periodo>> sono sostituite dalle seguenti: <modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera c),
terzo periodo>> e alle parole: <> sono premesse le
seguenti: <>; alla lettera d), n. 1), dopo le parole:
<>, sono inserite le seguenti: <le imprese sub-concessionarie di queste>>;
dopo il comma 1, è iserito il seguente:
<<1-bis. All'art. 3, comma 2, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 663, le parole: "200 miliardi annui" sono sostituite dalle
seguenti: "260 miliardi annui" e dopo le parole: "di redditi da
pensione" sono inserite le seguenti: "e da lavoro dipendente".
All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa
fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 6-bis>>;
al comma 4, primo periodo, la parola: <> è sostituita
dalla seguente: <> e le parole: <di recupero di cui alle lettere>> sono sostituite dalle seguenti:
<>;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La disposizione contenuta nell'art. 13, comma 9, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'art. 42,
comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, introdotta dall'art. 11, comma 3, della legge 8 agosto
1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente ai
destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari
successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 124 del 1993>>.
Dopo l'art. 1, è inserito il seguente:
<del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). - 1. Le
disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono
nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le
filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta
sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su
depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero,
ovvero presso filiali estere di banche italiane>>.
All'art. 2:
al comma 1:
dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
<"rescissione e simili" sono inserite le seguenti: "o per mancato
pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose";
c-ter) nell'art. 34, quarto comma, le parole: "10 milioni" sono
sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "20 milioni">>;
alla lettera d), al n. 1) è premesso il seguente:
<<01) al comma 1, lettera c), le parole: "50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "53 per cento" e le parole: "per i libri
diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e
secondarie" sono soppresse>>;
alla lettera d), al n. 2), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo capoverso, dopo la lettera e), è inserita la
seguente:
<>;
b) al secondo capoverso, dopo le parole: <>, sono
inserite le seguenti: <<, sotto la responsabilità del cedente,>>;
al comma 5, le parole: <> sono
sostituite dalle seguenti: <>;
dopo il comma 8, è inserito il seguente:
<<8-bis. All'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5, lettera b-ter), introdotta dall'art. 4, comma
1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, dopo le parole:
"cessioni di" sono inserite le seguenti: "prodotti editoriali di
antiquariato,";
b) nel comma 6, le parole: "di prodotti editoriali di
antiquariato," sono soppresse>>;
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
<<9-bis. Nell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti
dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: "comma sesto" sono
sostituite dalle seguenti: "commi settimo e ottavo">>.
All'art. 3:
al comma 1:
il primo capoverso è sostituito dal seguente:
<contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei
contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2643, anche se
sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso
di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto
pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente>>;
al capoverso 2, la virgola dopo la parola: <> è
soppressa ed è inserita dopo le parole: <>; le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <che costituisca comunque>>;
il capoverso 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare
cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla
data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto
definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione
predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o
di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto
preliminare o della domanda giudiziale di cui all'art. 2652, primo
comma, n. 2)>>;
al capoverso 4, la parola: <> è sostituita dalla
seguente: <> e le parole da: <> sino alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: <trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota
del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero
costruendo edificio espressa in millesimi>>;
il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con
riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le
modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad
esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle
porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà
predeterminate nonchè alle relative parti comuni. L'eventuale
differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un
ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non
produce effetti>>;
al capoverso 6, è inserita una virgola dopo le parole: <unità>> e, prima della parola: <>, sono inserite le
seguenti: <>;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1-bis. All'art. 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari
quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti
interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in
giudicato">>;
al comma 2, le parole da: << nonchè>> fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: <2645-bis, comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di
cui a quest'ultima disposizione>>;
al comma 3, il capoverso è sostituito dal seguente:
<preliminare). - L'ipoteca iscritta su edificio o complesso
condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli
articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari
di cui all'art. 2645-bis, limitatamente alla quota di debito
derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si
sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da
atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del
contratto preliminare>>;
al comma 4, il capoverso è sostituito dal seguente:
<preliminari). - Nel caso di mancata esecuzione del contratto
preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis, i crediti del
promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale
sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli
effetti della trascrizione non siano cessati al momento della
risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa,
ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del
contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della
trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella
esecuzione promossa da terzi.
Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del
bene immobile nonchè ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi
dell'art. 2825-bis>>;
al comma 8, dopo le parole: <> sono aggiunte le
seguenti: <preliminari di cui all'art. 2645-bis del codice civile ed ai
contratti sottoposti a condizione>>;
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Il n. 4 del primo comma dell'art. 106 della legge 16
febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:
"4. gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle
scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel
territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati
presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di
deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione
ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è
previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si
applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 13-ter, 13-quater
e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti
l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto
dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico
ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette;">>;
al comma 11, dopo le parole: <> è inserita la
seguente: <>;
dopo il comma 11, è inserito il seguente:
<<11-bis. All'art. 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni
governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, dopo le parole: "(legge 19 ottobre 1991, n.
349)" sono aggiunte le seguenti: "e di prodotti fitosanitari">>;
al comma 12, lettera a), è soppresso il n. 1):
dopo il comma 13, è inserito il seguente:
<<13-bis. Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste
italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire
dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data
continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale>>.
All'art. 4:
al comma 1:
alla lettera b), il capoverso 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di
dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la
determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai
soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese,
calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento
a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate
in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse
rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili>>;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono
sostituiti dal seguente:
"1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine
che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine
che producono energia elettrica per uso proprio, munite di
misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di finanza, competente per
territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale
presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati
relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del
mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce">>;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il
giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno
precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno
20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate
di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono
detratte dal successivo versamento di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse
rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili">>;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo
sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: "per un
bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "per un mese">>;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. La norma di cui al comma 3-bis dell'art. 11 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1°
gennaio 1993>>;
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di
acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei
fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al
mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata
d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti
precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione
d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in
11 rate mensili di pari importo>>.
All'art. 5:
al comma 1, alla lettera a), le parole: <tesoro>> sono sostituite dalle seguenti: <del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata>>; la
lettera f) è soppressa;
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
<<3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei
tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale,
gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere
che siano applicate le norme di cui all'art. 122 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la
regolamentazione del settore>>;
al comma 4:
alla lettera a) è premessa la seguente:
<<0a) all'art. 19 è aggiunto il seguente comma:
"Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle
dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte
sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle
liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di
presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze può
eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati
nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli
interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle
soprattasse e delle pene pecuniarie, nonchè la rateazione del debito
tributario fino ad un massimo di 12 rate">>;
opo la lettera b), sono inserite le seguenti:
<"L'opposizione non può essere proposta:
a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del
contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si
pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente
vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;
b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del
contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili
pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e
negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di
beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con
atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di
donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla
notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta";
b-ter) al primo comma dell'art. 60 le parole: "mediante
raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle
seguenti: "mediante collegamento telematico">>;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel primo periodo le parole: "in virtù di titolo di data
anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono
sostituite dalle seguenti: "in virtù di titolo avente data anteriore
all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo";
2) nel secondo periodo, le parole: "di data certa anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle
seguenti: "di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo
iscritto a ruolo" e le parole: "alla stessa data" sono sostituite
dalle seguenti: "allo stesso anno">>.
Dopo l'art. 5, sono inseriti i seguenti:
<degli eredi). - 1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi
di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni
tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati
decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli
eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa
di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato
comma.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene
pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta
o non pagata.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità operative delle citate disposizioni.
Art. 5-ter (Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei
tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle
disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'art.
3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la
continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di
acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo,
quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle
dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle
finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data
facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 30 aprile 1998 la
Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei
tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti
pubblici>>.
All'art. 6:
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
<<3. Il comma 114 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è
sostituito dal seguente:
"114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili
appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a
statuto speciale, nonchè delle province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali
nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti
beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè
alienati o permutati".
Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 1997>>;
al comma 4 è soppresso l'ultimo periodo;
dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
<<6-bis. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 206 è sostituita dalla seguente:
a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e
specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero
delle finanze;";
b) la lettera d) del comma 206 è sostituita dalla seguente:
"d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle
materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i
corsi stessi;";
c) la lettera f) del comma 206 è sostituita dalla seguente:
f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal
Ministro delle finanze.";
d) il comma 207 è sostituito dal seguente:
"207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di
cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria
presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo
cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento
economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la
decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a)
del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli
idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di
coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al
numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i
candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi
regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale
compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi
costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza
giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della
graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha
avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di
nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il
profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede
di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in
presenza di disponibilità di organico.";
e) dopo il comma 208 è inserito il seguente:
"208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in
lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie
disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di
previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito
con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è
autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso
la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli
oneri anzidetti e a disporre, con propri decreti, l'iscrizione, in
termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del
Ministero delle finanze">>.
Dopo l'art. 6, sono inseriti i seguenti:
<1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'art. 2, comma 138, primo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30
aprile 1997.
Per le istanze presentate successivamente ai termini
originariamente previsti dal citato art. 2, comma 138, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997
l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al
contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il
contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La
stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997,
delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a
decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme
sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o
tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora
l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone
fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme
eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare,
rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto
di adesione di cui all'art. 2, comma 138, quarto periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati
a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine
stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro
il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente
comma, nonchè degli interessi legali computati a decorrere dal 16
dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina
l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non
corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta
per cento delle somme non versate e gli interessi legali.
Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi
soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonchè i termini del 15
dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati
rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'art. 2 della citata legge n.
662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva
dovuta ai sensi del comma 144 dell'art. 2 della predetta legge n. 662
del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16
dicembre 1996.
Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente
articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al
rifinanziamento del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Incremento del Fondo per l'occupazione). - 1. Le
eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio
1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni
possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970
dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga
alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663,
saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio>>.
All'art. 8:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: <territoriali,>> sono inserite le seguenti: <nazionali,>>; dopo le parole: <>
sono inserite le seguenti: <e vesuviano, nonchè per le università, limitatamente ai conti aperti
dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile>>;
al comma 5, dopo la parola: <> sono inserite le seguenti:
<<, l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna
(UNCEM)>>.
All'art. 9:
al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997>>;
dopo il comma 9, è inserito il seguente:
<<9-bis. All'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336, dopo le parole: "enti in stato di dissesto
finanziario" sono aggiunte le seguenti: "sino all'emanazione del
decreto di cui all'art. 92, comma 3">>.
All'art. 10:
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Al comma 34 dell'art. 1, al terzo periodo, dopo le
parole: "antirosolia, antiparotite" è aggiunta la seguente: ",
antipertosse">>;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
<<2-bis. Nell'art. 1, comma 126, primo periodo, le parole: "al 20
per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui"
sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per gli ulteriori
importi superiori a lire 20 milioni lordi annui">>;
il comma 4 è sostituito dai seguenti:
<<4. Il comma 173 dell'art. 1 è sostituito dai seguenti:
"173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina
concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti
locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o

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