Legge del 1997 numero 266 art. 29


Semplificazione delle procedure per la pubblicazione degli atti delle società per azioni e a responsabilità limitata e delle società cooperative
A decorrere dal 1 ottobre 1997, l' obbligo di pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali la legge prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nel Bollettino ufficiale delle società cooperative, è assolto con l' iscrizione o il deposito nel registro delle imprese. Gli effetti della pubblicazione di cui all' articolo 2457-ter del Codice civile decorrono dalla data di iscrizione o di deposito nel registro delle imprese.
La pubblicazione nei Bollettini di cui al comma 1 cessa di avere effetto con la pubblicazione degli atti e dei fatti per i quali sia stata richiesta la pubblicazione anteriormente al 1 ottobre 1997.

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