Legge del 1997 numero 266 art. 28


Diritto annuale a favore delle Camere di commercio
I soggetti tenuti al pagamento dei diritti annuali di cui all' articolo 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, relativi ad anni antecedenti al 1996 e iscritti a ruolo, che non abbiano ancora provveduto al versamento dei relativi importi, sono ammessi, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, al pagamento dell' importo dovuto in unica soluzione entro il 31 dicembre 1997 oppure in due rate di pari importo entro il 31 dicembre 1997 ed entro il 30 giugno 1998. Ove il pagamento avvenga entro le predette scadenze la misura della sovrattassa per ritardato pagamento è ridotta del 60 per cento.

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