Legge del 1997 numero 266 art. 23


Norme concernenti la Ribs S.p.A.
Nel quadro dell' intervento per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, la Ribs S.p.A., in attuazione degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle direttive impartite dal ministro per le Politiche agricole di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone e approva i programmi e i progetti specifici di intervento, comprensivi degli aspetti occupazionali, con l' indicazione dei relativi fabbisogni finanziari.
Il ministro per le Politiche agricole sottopone all' approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la determinazione dei criteri e delle modalità di intervento della Ribs S.p.A., ai fini della sua comunicazione alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell' articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Il ministero per le Politiche agricole verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di apposite schede di valutazione predisposte dalla Ribs S.p.A.. La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla ricezione del programma o del progetto, che divengono esecutivi, una volta decorso tale termine.
Al primo comma dell' articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, le parole "Risanamento agro industriale zuccheri" sono sostituite dalle seguenti: "Interventi a sostegno del settore agro-industriale". Al quarto comma del medesimo articolo 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei".
Sono abrogati l' articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, il comma 5 dell' articolo 6 del decreto legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, e il comma 8 dell' articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

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