Legge del 1997 numero 196 art. 23


Disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo
All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (53), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Sostituisce il primo periodo del comma 1 dell'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510);
b) (Modifica il comma 3 dell'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510);
c) (Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quinquies all'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510);
d) (Modifica il comma 4 dell'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510);
e) (Aggiunge il comma 6-bis all'art. 5, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510).
I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore, della presente legge.
[I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento].Comma abrogato dall'art. 75, L. 23 dicembre 1998, n. 448

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