Legge del 1997 numero 127 art. 5


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E DI COMPETENZA DEI CONSIGLI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI)
((Omissis) (Sostituisce il comma 2-bis all'art. 31, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis) (Sostituisce il n. 2 lett. b) al comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)(Aggiunge il n. 2-bis alla lett. b) del comma 1 dell'art. 39, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis) ( Aggiunge il comma 2-bis all'art. 35, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis) (Modifica la lett. b) del comma 2 dell'art. 32, L. 8 giugno 1990, n. 142).
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogata.) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore» devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata.

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