Legge del 1996 numero 676 art. 2


Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei princìpi e della impostazione sistematica della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che,
dopo il primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il
Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e nelle materie di sua competenza
l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, si
dimostrino necessarie per realizzarne pienamente i princìpi o per
assicurarne la migliore attuazione o per adeguarla all'evoluzione
tecnica del settore.

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