Legge del 1996 numero 675 art. 45


(Articolo e relativa Legge abrogati dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-)

La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorre dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.

(Articolo e relativa Legge abrogati dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-)

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