Legge del 1996 numero 675 art. 39


(Articolo e relativa Legge abrogati dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-)

Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni (Comma così modificato dall'art. 17 Dlgs 467/2001).
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni (Comma sostituito dall'art. 17 Dlgs 467/2001).
L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

(Articolo e relativa Legge abrogati dal D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali-)

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