Legge del 1996 numero 662 art. 1-160


81.Dall'applicazione dei commi 70, 71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400 miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1997, 1998 e 1999.
82.Gli stanziamenti di cui al comma 69 sono ridotti di ulteriori 60 miliardi per il 1998, e 100 miliardi per il 1999; tali riduzioni si aggiungono a quelle previste dal richiamato comma 69.
83.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, al numero 1), é soppressa la parola: "cavalli".
84.In aggiunta a quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 2, il Ministro delle finanze può disporre entro il 28 febbraio 1997, con proprio decreto, l'aumento di un punto dell'aliquota prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
85.Le disposizioni di cui ai commi da 70 a 80 non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
86.Al comma 30 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é soppresso l'ultimo periodo.
87.A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, tutti i mezzi finanziari destinati dallo Stato agli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono iscritti in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominato "Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori". Il Fondo é ripartito, sulla base dei criteri determinati con decreto del Ministro, tra gli Osservatori che provvedono, altresì, direttamente al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale dipendente. Si applicano, inoltre, in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni del comma 31 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
88.Per il funzionamento dell'osservatorio previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta dell'osservatorio medesimo, può nominare esperti a tempo pieno tra persone aventi specifiche capacità professionali, nel limite dell'apposito stanziamento di bilancio. Il compenso dei componenti l'osservatorio e quello degli esperti é determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti disposizioni. Le spese relative al funzionamento dell'osservatorio, valutate in lire un miliardo annue, vengono iscritte su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1997, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo stanziamento del capitolo 1405 del medesimo stato di previsione é ridotto di lire un miliardo a decorrere dall'anno 1997.
89.Il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, istituito dal comma 4 dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, é ridotto dello 0,5 per cento e può essere destinato anche alle erogazioni di borse di studio di cui all'articolo 8 della medesima legge.
90.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica é autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alla graduale separazione organica delle università, anche preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
91.I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane maggiormente congestionate.
92.I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.
93.Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi.
( 94.Comma abrogato dalla legge n. 449 del 1997)
95.Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, altresì, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le intese con gli enti locali territoriali per la destinazione ad uso perpetuo e gratuito delle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a loro carico, di immobili appartenenti al patrimonio dei suddetti enti.
96.Nel quadro della ristrutturazione dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni organiche e le consistenze effettive complessive degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'aeronautica militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni, attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della alimentazione dei ruoli.
97.Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente al fine di realizzare, in ambito interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali limiti di età per la cessazione dal servizio tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei singoli gradi in relazione ai più elevati limiti di età, che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo 7 della medesima legge n. 804 del 1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa a quella che verrà definita con i decreti legislativi, tenendo conto dei giudizi di idoneità espressi dalle commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, nonché disciplinando il transito, senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi valutativa della documentazione caratteristica disponibile, la razionalizzazione del funzionamento dei collegi giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonché procedure di verifica dell'operato delle commissioni di avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso, riducendone la durata che sarà allineata ai limiti di età per la cessazione dal servizio previsti per le differenti categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone le modalità di impiego, continuando comunque ad assicurare il versamento delle ritenute contributive ai fini pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio permanente effettivo previsti ai fini del bilancio triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire 60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 138 miliardi nel 1999.
98.Ferme restando le economie previste dal comma 97, lettera h), l'ordinamento derivante dai decreti legislativi di cui al comma 97 non può comunque comportare a regime oneri superiori, in termini reali, alla spesa per gli ufficiali in servizio permanente di ciascuna Forza armata quale risultante dal bilancio consuntivo 1996.
99.Il Governo é altresì delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per apportare le necessarie modificazioni alla normativa relativa alla posizione di ausiliaria del restante personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, secondo i criteri indicati nel comma 97, lettera g), nonché per apportare alla vigente normativa le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di armonizzare il trattamento giuridico del personale militare volontario in ferma breve al terzo anno di ferma a quello previsto per il personale militare in servizio permanente effettivo.
100.Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti.
101.Nell'ambito dei vigenti accordi di cooperazione é autorizzata la cessione a titolo gratuito ai Paesi in via di sviluppo ed a quelli partecipanti al partenariato per la pace, nonché agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, di materiali non d'armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche. La cessione di materiali d'armamento riguarderà esclusivamente materiali difensivi e dovrà essere preventivamente acquisito il parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
102.Nel quadro dei rapporti intercorrenti tra i vari Stati in materia di sviluppo sociale, tecnico e culturale, Il Ministro della difesa é autorizzato ad ammettere, annualmente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, e nei limiti degli appositi stanziamenti, a frequentare corsi presso istituti, scuole ed altri enti militari delle Forze armate italiane, assumendo in tutto o in parte a carico della Difesa le spese di frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento ed il materiale didattico, nonché le spese per il viaggio dal Paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi, personale militare estero facente parte di Forze armate di Stati:
a) nei confronti dei quali non sia in corso embargo deliberato in sede ONU o di Unione europea;
b) nei confronti dei quali non siano state accertate, da parte delle appropriate istanze delle Nazioni Unite o dell'Unione europea, violazioni della convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo;
c) che non destinino, ricevendo dall'Italia assistenza allo sviluppo, al proprio bilancio militare risorse eccessive in relazione alle proprie esigenze di difesa. Il Ministro della difesa é, altresì, autorizzato a concedere contributi per lo studio o per il perfezionamento al personale militare estero ammesso a frequentare in Italia corsi di studio a titolo gratuito.
103.Per l'assunzione di mano d'opera da utilizzare nei reparti di lavoro del Genio militare, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute negli articoli 51, primo comma, lettera a), e 52 del regolamento approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.
104.Per il personale di leva che sarà incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1° gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile é di 10 mesi.
105.Per i coscritti che intendono svolgere a domanda il servizio obbligatorio di leva in qualità di ufficiale di complemento ovvero di ausiliario di leva la durata della ferma é rispettivamente di 14 mesi e di 12 mesi.
106.Il Governo é delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento delle norme di cui ai capi VIII e IX del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al calo demografico, agli esuberi conseguenti alla ristrutturazione in chiave riduttiva dello strumento militare ed alla prevista introduzione del servizio civile nazionale.
107.Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica lo schema di decreto legislativo di cui al comma 106, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
108.Il Ministro della difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.
109.I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall'Unione europea, svolti nell'ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.
110.Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, é sostituito dal seguente:
"4. Purché non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze armate, il servizio obbligatorio di leva é prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza del militare, e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri da essa".
(111.comma abrogato dal D.L. 110 del 1999)
(112. comma abrogato dal D.L.110 del 1999)
(113. comma abrogato dal D.L.110 del 1999)
(114.comma abrogato dal D.L.110 del 1999)
115.L'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in 4.000 unità all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia é definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
116.A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale che espleta servizio ausiliario di leva nei Corpi di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, compete, in luogo del trattamento economico previsto dal quadro IV, sezione C, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni, e dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e successive modificazioni, la paga netta giornaliera prevista dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, come modificata dalla legge 5 luglio 1986, n. 342.
117.Al personale di cui al comma 116 é corrisposta l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
118.Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia, sono razionalizzate e semplificate le procedure di chiamata, selezione, informazione ed avvio all'impiego dei giovani idonei, da parte della Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari del Ministero della difesa, inserendo le esigenze delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle amministrazioni interessate in un unico ed equilibrato piano di utilizzazione.
119.Per le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della misura dell'equo indennizzo, la tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, é sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. É abrogato il comma 29 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la determinazione dell'equo indennizzo si considera, in ogni caso, lo stipendio tabellare iniziale. Sono esclusi eventuali emolumenti aggiuntivi, ivi compresi quelli spettanti per riconoscimento di anzianità.
120.Per coloro che, antecedentemente alla data del 1° gennaio 1995, avevano in corso il procedimento per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni o che, con decorrenza dalla stessa data, abbiano presentato domanda di aggravamento sopravvenuto della menomazione ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, continuano a trovare applicazione, per la determinazione dell'equo indennizzo, le disposizioni previgenti alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.
(121.comma abrogato dal D.P.R. 461 del 2001)
122.Il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali a suo tempo collocati in aspettativa ai sensi delle leggi 31 ottobre 1965, n. 1261, e 12 dicembre 1966, n. 1078.
123.Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento é effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.
124.Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale.
125.Il limite di cui al comma 123 é aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.
126.I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
(Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244)
128.L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 é curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.
129.É abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
130.I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.
131.Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, é fatto divieto di conferire nuovi incarichi.
132.Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi quinto, sesto e settimo, dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il terzo comma dell'articolo 162 del medesimo decreto n. 18 del 1967 é sostituito dal seguente: "La retribuzione annua base é fissata secondo i criteri e nei limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 157".
Per il triennio 1997-1999 le retribuzioni del personale a contratto, da assumere ai sensi degli articoli 157 e 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono subire miglioramenti salvo nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane o nei casi in cui sia necessario adeguarsi alle normative locali.
133.(Il contingente del personale assunto a contratto dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, é elevato di 160 unità. Per ciascuno degli anni 1998 e 1999 possono essere effettuate assunzioni di personale a contratto per la copertura dei posti di nuova istituzione nel limite massimo di ottanta unità).
134.Gli impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato possono essere immessi nei ruoli del Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in numero massimo di cinquanta unità per ciascun anno del triennio 1997-1999, tramite appositi concorsi per titoli ed esami purché in possesso dei requisiti prescritti per le qualifiche cui aspirano e purché abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Le relative modalità saranno fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Gli impiegati a contratto così immessi nei ruoli sono destinati, quale sede di prima destinazione, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale per un periodo minimo di due anni.
135.I posti che risulteranno disponibili nelle qualifiche funzionali IV, VI ed VIII in sede di determinazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, saranno coperti tramite concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del Ministero degli affari esteri della qualifica immediatamente inferiore che posseggano i necessari requisiti ai sensi della normativa vigente, nonché una anzianità in ruolo di almeno 10 anni riducibili in corrispondenza del numero degli anni trascorsi all'estero. Le modalità del concorso saranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Il personale in servizio all'estero che risulti vincitore dei concorsi predetti mantiene il trattamento economico relativo al posto-funzione già ricoperto, fino al rientro in Italia, ovvero all'assegnazione presso altra sede all'estero.
136.Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, é diminuito a 78 unità. Il sub contingente presso le Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali é elevato a 37 unità, ferme restando le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
137.Il Governo é autorizzato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti diretti a:
a) promuovere lo snellimento delle procedure per la somministrazione e la gestione dei fondi da parte delle rappresentanze diplomatiche e degli altri uffici dipendenti in linea con quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e, per il trasferimento ad esercizi successivi di eventuali residui e per la rendicontazione, agendo anche in deroga all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 60 e 61 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) riconoscere una controllata autonomia contabile ed amministrativa agli uffici all'estero, operando l'estensione ed armonizzazione di quanto previsto per gli istituti italiani di cultura dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, ispirandosi a tal fine a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) garantire in materia contrattuale la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi paesi di accreditamento, operando opportune modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ispirandosi al principio del controllo successivo anche per i contratti di importo superiore a quello previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
d) prevedere appositi strumenti per sopperire alle esigenze caratterizzate da imprevedibilità ed urgenza, prevedendo a tal fine l'estensione agli uffici all'estero dei fondi scorta di cui all'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, nonché l'istituzione temporanea, per l'attuazione all'estero di specifiche iniziative e programmi di particolare rilievo finanziario ed organizzativo, di appositi servizi amministrativi decentrati, con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
138.Il Governo é delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonché ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovrà comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipendenti percepiranno un'apposita indennità, che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovrà prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri Paesi dell'Unione europea;
d) le indennità, determinate secondo criteri e modalità che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terrà conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi dell'Unione europea.
139.Dall'attuazione dei commi da 132 a 138 devono derivare economie non inferiori a lire 3 miliardi per l'anno 1997, 5 miliardi per l'anno 1998 e 6 miliardi per l'anno 1999.
140.Per quanto riguarda i dipendenti, di nazionalità italiana o straniera residenti anche temporaneamente all'estero, assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri, tenuto conto di quanto previsto al comma 138:
a) fissazione del pagamento delle retribuzioni direttamente in valuta locale, ovvero in altra valuta straniera, tenuto conto del livello e dell'andamento delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche o uffici consolari degli altri Paesi europei, prevedendo emolumenti sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;
b) garantire la compatibilità con gli ordinamenti dei rispettivi Paesi di accreditamento;
c) individuazione di un quadro di posizioni stipendiali, distinto per funzioni professionali, che tenga conto anche dell'anzianità di servizio.
141.Per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni che prestano servizio all'estero ed il cui trattamento é già rapportato a quello attribuito ai dipendenti del Ministero degli affari esteri, il Governo si attiene ai criteri direttivi indicati nel comma 138, per quanto applicabili in rapporto ai singoli ordinamenti.
142.Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni.
143.Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997 le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1.
144.A decorrere dal 1997 sono soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato a favore della regione Friuli-Venezia Giulia che provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio. Dalla stessa data gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie per gli anni successivi al 1994, sono fronteggiati dalla regione medesima.
145.Per le finalità di cui al comma 144 e sino alla data di applicazione di quanto disposto al comma 146, le quote fisse dei tributi devoluti alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono attribuite, rispettivamente, in ragione di cinque decimi con riferimento a quanto previsto ai numeri 1), 3) e 4) del primo comma del citato articolo 49.
146.Dalla data di inizio dell'efficacia delle norme attuative dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, in relazione alle modifiche apportate dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, al primo comma dell'articolo 49 del citato Statuto speciale, ai numeri 1), 3) e 4), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "sei decimi" e, al numero 2), le parole: "quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro decimi e mezzo".
147.A decorrere dal 1997 l'anticipazione di lire 150 miliardi prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 82, resta assorbita nelle somme attribuite ai sensi della disposizione di cui al comma 145.
148.Le assegnazioni finanziarie alla regione Sicilia attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1996, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate. Tale facoltà non si applica ai finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria.
149.La regione Trentino-Alto Adige é delegata a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio regionale. La somma attribuita ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di catasto é rideterminata assicurando comunque un risparmio per il bilancio dello Stato.
150.Per l'anno 1998, il fondo perequativo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é ridotto di un importo pari al 6 per cento dell'ammontare dei trasferimenti soppressi di cui alla colonna a) della tabella C allegata alla medesima legge, fino alla concorrenza delle singole quote di fondo perequativo spettanti. Per l'anno 1999, ferma restando l'entità complessiva della riduzione nello stesso importo determinato per l'anno 1998, la quota di riduzione posta a carico di ogni singola regione e le modalità di attuazione verranno stabilite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
151.Le regioni iscrivono provvisoriamente nei propri bilanci l'ammontare presunto del fondo perequativo indicato nella tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto delle riduzioni di cui al comma 150.
152.Nel 1997, le anticipazioni straordinarie di cassa, di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono ridotte, per le stesse regioni, nella misura determinata al comma 150; a decorrere dal 1998 per le modalità si provvederà d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
153.La misura massima dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, é determinata in lire 60 al metro cubo di gas erogato.
154.La misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, é elevata a lire 50 a litro. L'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione é limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente.
155.A decorrere dal 1 gennaio 1997 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali sono inseriti nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad essi si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema della tesoreria unica. In sede di prima applicazione i tesorieri dei comuni non sono tenuti a versare nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti per territorio le disponibilità liquide dei comuni esistenti al 31 dicembre 1996, ma eseguono i pagamenti disposti dagli enti utilizzando prioritariamente tali disponibilità. A valere sulle suddette disponibilità sono tenuti vincolati, a cura del tesoriere, in attesa del loro specifico utilizzo, i fondi per i quali apposite norme di legge stabiliscono un vincolo di destinazione, ivi comprese le somme provenienti da mutui.
Per i comuni il cui servizio di tesoreria é gestito da un soggetto diverso da quello indicato all'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, l'inserimento nella predetta tabella A é differito al giorno successivo alla prima scadenza dell'incarico affidato al soggetto non abilitato; al versamento delle disponibilità liquide del comune provvede il tesoriere abilitato, entro trenta giorni dall'assunzione dell'incarico.
156.Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti é attribuito a decorrere dall'anno 1997 un contributo commisurato al 6 per cento delle disponibilità liquide di cui al comma 155, nei limiti complessivi di spesa di lire 180 miliardi.
157.Sono esonerati dall'applicazione obbligatoria degli aumenti delle aliquote massime di imposte e tasse comunali, come rideterminate dalla presente legge, gli enti locali dissestati che presentino consuntivi in attivo, per due esercizi finanziari consecutivi, della gestione riequilibrata.
158. contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono corrisposti in tre rate uguali: la prima entro il mese di febbraio, la seconda entro il mese di maggio e la terza entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il pagamento della terza rata può essere anticipato previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
159.All'articolo 3, comma 39, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: "limitatamente alla parte, riferibile al costo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, eccedente i proventi delle addizionali suddette".
160.In deroga a quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, a decorrere dall'esercizio 1997 l'avanzo di amministrazione può essere iscritto nel bilancio di previsione ed essere utilizzato anche per le spese una tantum, ivi comprese le spese delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi degli enti locali. Gli avanzi di amministrazione non vincolati degli enti locali dissestati che hanno adottato il bilancio stabilmente riequilibrato, dovranno essere destinati prioritariamente a sanare l'indebitamento dell'ente per la parte non coperta dal mutuo di ripianamento e fino alla concorrenza dell'ammontare delle entrate previste dall'eventuale vendita di beni del patrimonio locale.

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