Legge del 1996 numero 52 art. 53


Comunicazioni via satellite
L'attuazione della direttiva 94/46/CE della Commissione, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE, sarà uniformata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere per gli operatori economici il diritto di importare, commercializzare, allacciare ed installare le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché di provvedere alla manutenzione delle stesse;
b) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali accordati al gestore pubblico e riguardanti le attività di cui alla lettera a);
c) stabilire per le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite nonché per gli altri apparecchi terminali il divieto di allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni nei casi in cui essi non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni tecniche comuni o non sussistano i requisiti essenziali;
d) prevedere che a ciascun gestore sia garantito il diritto di fornire i servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale, telex e di radiocomunicazioni mobili terrestri;
e) disporre la soppressione dei diritti esclusivi e speciali concernenti i servizi via satellite;
f) prevedere procedure di autorizzazione e di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra nonché il pagamento di corrispettivi e contributi;
g) disporre il divieto di ogni restrizione all'offerta di capacità del segmento spaziale;
h) estendere alle comunicazioni via satellite, con le opportune integrazioni, il regime sanzionatorio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 109, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di recepimento della direttiva 90/388/CEE.

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