Legge del 1996 numero 52 art. 43


Norme sugli imballaggi
L'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere norme volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente degli imballaggi e a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza;
b) prevedere la costituzione di sistemi aperti alla partecipazione degli operatori dei settori interessati e alla partecipazione degli enti pubblici, ai fini della restituzione e/o raccolta degli imballaggi, del loro reimpiego o recupero, secondo il princìpio della responsabilità condivisa;
c) definire strumenti economici al fine di disporre di fondi sufficienti al funzionamento dei sistemi di cui alla lettera b);
d) definire sistemi di incentivazione al fine dello sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali di imballaggio riciclati;
e) definire modalità di incentivazione al riutilizzo, anche attraverso sistemi di cauzionamento degli imballaggi, nonché le misure per la riduzione degli imballaggi immessi sul mercato;
f) definire linee guida per l'integrazione dei piani di gestione dei rifiuti;
g) elaborare programmi nazionali di prevenzione, al fine della riduzione alla fonte dei rifiuti da imballaggio, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;
h) definire le modalità di analisi per la determinazione dei metalli pesanti negli imballaggi;
i) definire le modalità di informazione agli utenti;
l) definire modalità di incentivazione alla raccolta, anche mediante modifiche alle disposizioni in materia di tasse sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
m) adottare ogni misura utile al fine dell'attuazione del principio secondo il quale chi è responsabile dell'inquinamento deve assumersi gli oneri economici per la eliminazione;
n) prevedere che l'attuazione della direttiva non comporti oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato o degli enti del settore pubblico allargato;
o) fissare un obiettivo di recupero da raggiungere in cinque anni del 65 per cento in peso degli imballaggi, con un limite minimo del 50 per cento;
p) fissare, nell'ambito degli obiettivi cui alla lettera o) ed entro la stessa scadenza, il riciclo di non meno del 25 per cento, avendo come obiettivo il 45 per cento in peso di tutti i materiali di imballaggio, garantendo comunque un riciclo non inferiore al 15 per cento in peso per ciascun materiale di imballaggio.

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