Legge del 1996 numero 52 art. 33


Controllo ufficiale dei prodotti alimentari: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 93/99/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire i requisiti e le modalità dei sistemi di verifica dei laboratori competenti per le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, provvedendo anche all'individuazione, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi responsabili della valutazione dei suddetti laboratori, secondo i criteri stabiliti dalle norme europee;
b) stabilire che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano ed aggiornino i requisiti professionali e formativi, nonché i criteri per il loro aggiornamento, del personale dei servizi cui compete il controllo ufficiale dei prodotti alimentari, con particolare riguardo al personale che opera nei settori della chimica, della chimica alimentare, della medicina veterinaria, della medicina, della microbiologia alimentare, della igiene alimentare, della tecnologia alimentare e legislazione, e definiscano i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale stesso nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;
c) definire i criteri per l'individuazione delle tipologie del personale di cui alla lettera b), nonché i requisiti minimi necessari per il funzionamento dei laboratori;
d) definire i criteri e le modalità attraverso i quali le regioni e le province autonome individuano i laboratori deputati alle attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari che, per motivi di complessità e di valutazione costo-beneficio, devono essere effettuate in particolari strutture;
e) prevedere procedure per l'attuazione del sistema di mutua assistenza amministrativa in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, di scambio di informazioni e di ispezioni congiunte con gli esperti dell'Unione europea.

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