Legge del 1996 numero 52 art. 32


Igiene dei prodotti alimentari: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute del consumatore;
b) stabilire le procedure per l'adeguamento da parte delle imprese ai nuovi requisiti ed obblighi previsti;
c) prevedere la fissazione di criteri microbiologici e di controllo della temperatura per classi di prodotti alimentari anche in applicazione di norme comunitarie;
d) promuovere l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica da parte dei settori dell'industria alimentare e di altre parti interessate, prevedendo modalità di valutazione degli stessi;
e) promuovere, d'intesa con le regioni e le unità sanitarie locali, campagne informative dei cittadini su una corretta educazione alimentare, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale;
f) prevedere che l'autorità incaricata di effettuare il controllo, qualora riscontri la mancata o la non corretta applicazione dei previsti sistemi di autocontrollo, proceda all'accertamento della violazione ai fini dell'applicazione di sanzioni amministrative e che tale autorità proceda altresì alla denuncia alla autorità giudiziaria qualora il responsabile dello stabilimento, successivamente alla applicazione di tali sanzioni, non abbia eliminato gli inconvenienti riscontrati in sede di autocontrollo o nel corso dei controlli effettuati da parte delle competenti autorità, compromettendo la qualità e la sicurezza del prodotto in difformità dai parametri igienico-sanitari stabiliti dalle norme vigenti.

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