Legge del 1996 numero 52 art. 29


Prodotti cosmetici: criteri di delega
L'attuazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministero della sanità raccolga dati da trasmettere annualmente alla Commissione delle Comunità europee sulle sperimentazioni di prodotti cosmetici effettuate su animali;
b) definire il profilo professionale del valutatore della sicurezza del prodotto cosmetico, prevedendo il regime di mutuo riconoscimento del diploma in ambito europeo così come disciplinato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) prevedere che la responsabilità della valutazione della sicurezza possa essere assunta dal direttore tecnico già previsto dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, qualora questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera b);
d) disciplinare gli obblighi delle aziende produttrici o fornitrici di materie prime destinate all'utilizzo nei prodotti cosmetici per fornire le informazioni relative alle specifiche fisico-chimiche e microbiologiche di dette materie prime, nonché al loro profilo tossicologico ed al potere irritante ed allergizzante del prodotto finito;
e) individuare un sistema di sorveglianza sui prodotti cosmetici diretto a evidenziare e a raccogliere dati, nonché a valutare gli eventuali effetti indesiderati provocati dalla loro utilizzazione; l'autorità preposta e a tal fine individuata provvede a raccogliere le informazioni provenienti dalle singole regioni e province autonome;
f) designare gli uffici centrali competenti a richiedere le informazioni di cui al numero 12), paragrafi 1 e 4, dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE;
g) prevedere le modalità che consentano l'immediata individuazione del luogo ove le informazioni sul prodotto cosmetico vengono depositate;
h) nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevedere un organico sistema di vigilanza e controllo degli stabilimenti di produzione e dei magazzini degli importatori, assicurando una effettiva prevenzione sul territorio di competenza delle strutture sanitarie;
i) individuare le modalità per l'applicazione della procedura comunitaria relativa alle condizioni secondo cui un fabbricante per ragioni di riservatezza possa richiedere la non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto dalla normativa comunitaria;
l) individuare le modalità circa la corretta dichiarazione dell'elenco degli ingredienti da riportare sulle confezioni dei prodotti.
È fatto obbligo di rispettare le disposizioni e le scadenze previste dal numero 3) dell'articolo 1 della direttiva 93/35/CEE, in merito alla sperimentazione sugli animali.

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