Legge del 1995 numero 335 art. 5


Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'art. 4, D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (80), e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

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