Legge del 1995 numero 218 art. 67


ATTUAZIONE DI SENTENZE E PROVVEDIMENTI STRANIERI DI GIURISDIZIONE VOLONTARIA E CONTESTAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.
(Comma così modificato dalla lettera a) del comma 38 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
(Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 38 dell’art. 34, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, con i limiti di applicabilità previsti dall’art. 36 dello stesso D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.
3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

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