Legge del 1995 numero 218 art. 41


Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione

I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

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