Legge del 1994 numero 97 art. 4


Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola
Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici.
Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:
a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) (Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 Con decorrenza 1° luglio 1995 il servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) è soppresso e le funzioni ed il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, per effetto dell'art. 19, L. 23 dicembre 1994, n. 724.
La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.

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