Legge del 1994 numero 724 art. 34


Finanza regionale e locale
A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.
Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate che provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.
Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.
Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.
Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: «; le procedure di riparto» fino alla fine del comma sono soppresse. È abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nell'articolo 20, comma 1, del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398».

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