Legge del 1994 numero 724 art. 32


Beni patrimoniali e demanial
A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.
Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone già a carico, e finché mantengano i requisiti per essere considerati tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.
Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.
Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
[Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonché gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perché non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali] Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.
A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.

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