Legge del 1994 numero 724 art. 28


Norma contro l'elusione
La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 290 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.

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