Legge del 1994 numero 36 art. 33


abrogato DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
[1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1994 numero 36 art. 33"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti