Legge del 1994 numero 36 art. 29


abrogato ACQUE PER USI INDUSTRIALI
[1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, le parole: «per usi industriali diversi» sono soppresse.
2. ... (Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 21, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775)].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

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