Legge del 1994 numero 36 art. 17


abrogato OPERE E INTERVENTI PER IL TRASFERIMENTO DI ACQUA
[1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e i), della presente legge, laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183 , e successive modificazioni, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni interessate, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27, L. 8 giugno 1990, n. 142 , salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3 della presente legge. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una Autorità di bacino o di una regione interessata, fissando un termine per definire gli accordi.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 , e successive modificazioni, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 21 della medesima legge.
3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono stabiliti criteri e modalità per la esecuzione e la gestione degli interventi.
4. In caso di inerzia, di mancato accordo o di mancata attuazione dell'accordo stesso, il Presidente del Consiglio dei ministri, in via sostitutiva, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, sottopone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 183 del 1989 , e successive modificazioni, l'accordo di programma o le misure necessarie alla sua attuazione.
5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo, le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori, nonché l'affidamento per la realizzazione e la gestione delle opere e degli impianti medesimi.
6. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 , e successive modificazioni.
7. L'approvazione degli accordi di programma di cui al comma 2 comporta variante al piano regolatore generale degli acquedotti].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1994 numero 36 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti