Legge del 1994 numero 36 art. 15


abrogato RISCOSSIONE DELLA TARIFFA
[1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico integrato come definito all'articolo 4, comma 1, lettera f), della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta giorni dalla riscossione.
2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
(Comma aggiunto dall'art. 77, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
(Comma aggiunto dall'art. 77, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
(Comma aggiunto dall'art. 77, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003.
(Comma aggiunto dall'art. 77, L. 27 dicembre 2002, n. 289)
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione].
(La presente legge è stata abrogata dall'art. 175, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22)

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