Legge del 1993 numero 578 art. 3


OBBLIGHI PER I SANITARI NEI CASI DI CESSAZIONE DI ATTIVITA' CEREBRALE
1.Quando il medico della struttura sanitaria ritiene che sussistano le condizioni definite dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 2, comma 2, deve darne immediata comunicazione alla direzione sanitaria, che è tenuta a convocare prontamente il collegio medico di cui all'articolo 2, comma 5.

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