Legge del 1993 numero 310 art. 8


1. Il rilascio della autorizzazione all'esercizio di un'attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all'ubicazione dell'esercizio. 2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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