Legge del 1993 numero 310 art. 7


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di terreni ovvero di esercizi commerciali devono comunicare, entro il mese successivo a quello della stipula, al questore del luogo ove è ubicato l'immobile i dati relativi alle parti contraenti, o loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato. Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per le finalità indicate nell'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il questore può richiedere al notaio rogante o autenticante copia dell'atto e al notaio competente copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta inizialmente la richiesta.
(Per la sostituzione del presente comma con i commi 1 e 1-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2007, cfr. art. 2, D.P.R. 9 novembre 2005, n. 304).
2. Al notaio che nel termine indicato nel comma 1 omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

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