Legge del 1993 numero 310 art. 6


1. (Sostituisce il secondo comma dell'art. 2556, cod.civ. : "2556. Imprese soggette a registrazione. 1.Per le imprese soggette a registrazione (c.c. 2195, 2560), i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (c.c. 2565, 2573) devono essere provati per iscritto (c.c. 2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto(c.c. 1350, 1543). 2.I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.").

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