Legge del 1993 numero 301 art. 3


DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PRELIEVI E GLI INNESTI DI CORNEA
1. Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico. 2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

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