Legge del 1992 numero 91 art. 26


Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31
gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n.
1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo
143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123,
l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio
1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma
secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma
1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi
internazionali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1992 numero 91 art. 26"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti