Legge del 1992 numero 91 art. 23


Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto
e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento
previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato
civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la
propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti
all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i
provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al
riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei
registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell'atto di nascita.

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