Legge del 1992 numero 468 art. 10




[1. La titolarità della quota latte spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.
2. Il conduttore può cedere o affittare, totalmente o parzialmente, anche per singole annate, la quota latte senza alienare l'azienda agricola, qualora vengano rispettate le seguenti condizioni:
a) l'azienda del produttore acquirente deve essere ubicata nella medesima regione dell'azienda cui si riferisce la quota ceduta o nella stessa area omogenea individuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'interno del loro territorio;
b) le due aziende indicate nella lettera a) devono trovarsi nella medesima categoria di territorio (zone montane, zone svantaggiate, di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, altre zone).
2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o delle province autonome.
(Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 ottobre 1996, n. 552)
3. Possono acquisire o prendere in affitto quote aggiuntive a quelle inizialmente disponibili le aziende agricole con una produzione lattiera non superiore al limite di trenta tonnellate annue per ogni ettaro di superficie agraria utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree, a condizione che con l'acquisizione o con l'affitto di nuove quote non si superi il predetto limite.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire limiti inferiori, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e all'AIMA.
5. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non si applicano nei casi di cessione delle quote latte a produttori le cui aziende siano ubicate nelle zone montane.
6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 173, L. 23 dicembre 1996, n. 662)
7. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa. A tal fine, il socio della cooperativa che intende vendere le quote ne dà comunicazione, indicando il prezzo pattuito col terzo, al presidente della cooperativa stessa che procede ad informare i soci secondo le modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 14. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla suddetta comunicazione, le quote possono essere vendute al medesimo prezzo comunicato a produttori non soci, sempre con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2, 5, 6 e 10.
8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'articolo 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7.
9. Il produttore che cede al terzo la quota oggetto di prelazione a prezzo inferiore a quello comunicato è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della cooperativa o dell'associazione.
10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento.
(Comma abrogato, a decorrere dal periodo 1997-1998, dall'art. 1, comma 54, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione)
11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale.
(Comma abrogato, a decorrere dal periodo 1997-1998, dall'art. 1, comma 54, D.L. 31 gennaio 1997, n. 11, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione)
12. Qualsiasi atto o fatto giuridico che comporti un mutamento del conduttore dell'azienda deve essere comunicato all'AIMA, la quale, verificata la regolarità degli atti, apporta le necessarie modifiche in occasione della pubblicazione dei bollettini previsti nell'articolo 4.
13. Per i produttori appartenenti ad una associazione che abbia chiesto la gestione unitaria della quota, le cessioni della quota separatamente dall'azienda possono avvenire, sempre con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 5, 6 e 10, e limitatamente ai periodi 1993-1994 e 1994-1995, esclusivamente a favore dei produttori appartenenti alla medesima associazione.
14. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità della quota ai sensi dell'articolo 7 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni] (22).

(La presente legge è stata abrogata dal comma 47 dell'art. 10, D.L. 28 marzo 2003, n. 49, come modificato dalla relativa legge di conversione e con la decorrenza ivi indicata)

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