Legge del 1992 numero 179 art. 3


CAPO II - Disposizioni per la programmazione e modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 457
PROCEDURA E TERMINE DI AVVIO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione della predetta proposta.
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi entro novanta giorni dalla ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e gli operatori del settore a presentare entro sessanta giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da realizzare nell'ambito territoriale della regione inadempiente.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie ad essa attribuite.
5.Le somme non destinate alla scadenza del termine di cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad incremento delle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.
6.Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il presidente della giunta regionale può promuovere una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la fattibilità di tali interventi nelle aree
(Comma così sostituito dall'art. 7, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493.).
7 - bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo.
(Comma aggiunto dall'art. 1, l. 30 aprile 1999, n. 136)
8.Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale, il presidente della giunta regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.
(Comma sostituito dall'art. 7, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493 e poi così modificato dall'art. 1 , L. 30 aprile 1999, n. 136)
8 - bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi dalla
data di adozione dei provvedimenti regionali, gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non pervengano all'inizio dei lavori, il ministro dei lavori pubblici promuove ed adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. All'accordo di programma partecipano anche i rappresentanti delle categorie degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non destinati agli interventi, a seguito dell'accordo di programma, sono restituiti alle disponibilità finanziarie da ripartire tra le regioni.
(Comma sostituito dall'art. 7, d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, conv. in l. 4 dicembre 1993, n. 493 e poi sostituito dall'art. 2, comma 75, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e così modificato dall'art. 1 , L. 30 aprile 1999, n. 136).

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