Legge del 1992 numero 154 art. 9


SANZIONI
[1. Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni.
Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i
responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.
3. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'art. 90 del citato
regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938 e successive modificazioni e integrazioni, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.
4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed
eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'art. 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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