Legge del 1992 numero 154 art. 7


DECORRENZA DELLE VALUTE
[1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.]
(Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

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